Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 24/02/1992 n. 225

Art. 19 - Norma finanziaria

1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendesse- ro necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effet tuare.

2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al "Fondo per la protezione civile" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982 n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982 n. 547, nonchè quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorchè non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.

4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.

5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.

Art. 20 - Disciplina delle ispezioni

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza.

2. Il regolamento è tenuto ad assicurare la periodicità delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attività e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori.

3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990 n. 142. Legge 24/02/1992 n. 225 – Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 21 - Abrogazione delle norme incompatibili

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1992 COSSIGA Presidente del Consiglio dei Ministri: Andreotti Visto, il Guardasigilli: Martelli

 

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